Da tempo conoscere è rilevante per discutere e infine per deliberare , sicché nella formalizzazione giuridica l’attività conoscitiva si è venuta a delimitare come attività istruttoria che è oggetto di differenti discipline giuridiche per l’esercizio della funzione legislativa, giurisdizionale, amministrativa, di cui s’individuano principi – talora comuni – o all’opposto regole di dettaglio per ogni procedimento o processo, che hanno selezionato per ciascuna funzione strumenti conoscitivi (mezzi istruttori), individuati nel tipo da uno specifico nomen juris. È noto che in Parlamento e nei Consigli regionali la fase conoscitiva è assegnata anzitutto a commissioni, la cui qualificazione legislativa contraddistingue l’esercizio di tale funzione rispetto a quella di controllo, talora ritenuta forse impropriamente un compito minore. L’attività conoscitiva o istruttoria sorregge l’approvazione delle norme in esercizio della ordinaria funzione legislativa cui segue talora la redazione o la decisione che conclude il procedimento legislativo (art. 72, co. 3, Cost.).