I contrasti tra pubblici ministeri sulla competenza per territorio

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Nella materia dei contrasti sulla competenza territoriale le soluzioni discendono dalla stretta osservanza della combinazione di poche norme generali, desumibili dal codice penale e da quello di procedura penale, e da alcune norme speciali.

Nessun articolo è, tuttavia, da solo sufficiente alla decisione. E, fatalmente, nessun caso è uguale ad un altro.

La norma fondamentale che irradia di sé l’intero sistema è il comma primo dell’art. 25 della Costituzione, per cui “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”, stando a significare che il cittadino deve avere la certezza di conoscere preliminarmente l’Ufficio che si occuperà del suo caso, a tutela dell’imparzialità e dell’obiettività dell’Autorità giudiziaria.

All’affermazione di tale principio si ispira l’intera attività di risoluzione dei contrasti da parte della Procura Generale presso la Corte di cassazione attraverso percorsi applicativi ed interpretativi che quest’opera mira ad illustrare, aspirando a divenire un utile e completo strumento operativo per gli addetti ai lavori, così come già lo sono gli Orientamenti diramati periodicamente (ultimamente nel dicembre 2024) dal Supremo Ufficio requirente nel tentativo di uniformare gli indirizzi esegetici e contenere i rimpalli di competenza tra le Procure.

 

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