In questa edizione del 2025 riportiamo le Modifiche normative – Il d.l. n. 92 del 24, c.d. decreto carceri è intervenuto su diversi articoli del c.p. e del c.p.p.. Inoltre, il d.l. ha modificato la voce Ordinamento penitenziario 1, la voce Responsabilità amministrativa degli enti 1. Alcuni interventi sono avvenuti in materia di squadre investigative comuni (art. 729-quinquies del c.p.p.) e sulla voce ordine europeo di indagine 1 e in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (v. in particolare voce Minorenni 1). – La l. n. 114 del 24, c.d. legge Nordio, è intervenuta sull’Abuso d’ufficio, sul Traffico di influenze illecite; sul Procedimento applicativo delle misure cautelari personali, sull’Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale, sul Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, sul Giudice per le indagini preliminari, sull’Informazione di garanzia, sulla Forma dell’impugnazione, sull’art. 89-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p. – La l. n. 120 del 24, è intervenuto su alcuni art. del c.p.p.. – Il d.l. n. 131 del 24, c.d. decreto infrazioni, è intervenuto su diversi artt. del c.p.p. e sulla Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale, sul Diritto all’informazione e sull’Informazioni all’esercente la responsabilità genitoriale della voce Minorenni 1; sull’Informazioni relative alla detenzione della voce Minorenni 3. – Il d.lgs. n. 136 del 24, Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha inciso profondamente su parte della voce Reati fallimentari 4. – Il d.lgs. n. 141 del 24, Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, ha determinato una completa rivisitazione dell’intera voce Contrabbando. – Il d.l. n. 137 del 24, c.d. decreto violenza personale sanitario è intervenuto su vari articoli del del c.p. e del c.p.. – Il d.l. n. 145 del 24, c.d. decreto flussi è intervenuto sulla voce Immigrazione 1 e sulla voce Spese di giustizia 1. – Il d.lgs. n. 156 del 24, Adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal d.P.R. n. 309 del 90, al regolamento (UE) n. 1259/2013, ha modificato la voce Stupefacenti 1. – Il d.lgs. n. 164 del 24, Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 149 del 2022, c.d. Cartabia civile, ha modificato l’art. 387-bis del c.p. – La l. n. 177 del 24, interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, è intervenuta vari articoli del c.p. e su altri della voce Codice della strada 1. – Il d.l. n. 178 del 24, Misure urgenti in materia di giustizia, è intervenuto su vari articoli del c.p.p.; sulla voce Reati fallimentari 4, con una norma di interpretazione autentica dell’art. 56 del terzo correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, indicato al punto 5. – Il d.lgs. n. 198 del 24, Disposizioni sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, è intervenuto sull’art. 114 del c.p.p. – Il d.m. n. 206 del 24, in materia di processo penale telematico, è stato inserito nelle note dell’art. 110 del c.p.p.. Corte costituzionale. – Corte cost. n. 162 del 24, ha dichiarato illegittimo l’art. 14 Voce Misure di prevenzione 3, limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni,». – Corte cost. n. 179 del 24, ha dichiarato illegittimo l’art. 34 del c.p.p., nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall’art. 554-ter c.p.p. e, in via consequenziale, nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall’art. 554-quater c.p.p. – Corte cost. n. 208 del 24, ha dichiarato illegittimo il comma 2-bis dell’art. 442 e il comma 3-bis dell’art. 676 del c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici.