TRIBUNA EDITORE – CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE AGGIORNATO A SETTEMBRE 2024
11 Ottobre 2024Il concorso anomalo in caso di programmato il furto e realizzata rapina Autore: Valerio de Gioia
12 Ottobre 2024Con sentenza n. 37469 del 10 settembre-11 ottobre 2024, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 c.p., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 c.p., nel caso in cui l’agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell’azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (Cass. pen., sez. I, 15 novembre 2011, n. 4330; Cass. pen., sez. III, 3 aprile 2013, n. 44266). Con altro intervento la giurisprudenza di legittimità ha precisato che in tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto “anomalo” di cui all’art. 116 c.p. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l’evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l’evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente 4 occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Cass. pen., sez. I, 11 settembre 2018, n. 44579). Ne consegue affermarsi che, secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, sussiste concorso ex art. 110 c.p. quando l’evento del reato più grave pur non voluto sia stato oggetto di precisa rappresentazione da parte dell’agente che ha accettato il rischio del suo verificarsi ed, invece, concorso anomalo qualora l’evento più grave sia riconducibile alla sola sfera della prevedibilità. Ed al proposito occorre ancora rammentare che secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite in tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l’agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell’evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi (Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343). Sicché, anche nel caso del dolo eventuale per consumazione di un reato diverso da quello poi realizzato, il concorrente deve avere avuto la rappresentazione dell’evento del reato più grave. I suddetti principi devono essere poi applicati al caso del rapporto tra i delitti di cui agli artt. 624-625 e 628 c.p. e cioè tra programmato furto e realizzata rapina quando, uno dei concorrenti, rimasto estraneo alla fase esecutiva in cui sia stata posta in essere l’azione minacciosa o violenta, abbia materialmente o moralmente prestato il proprio contributo al delitto originariamente programmato di semplice sottrazione di cosa altrui; in questi casi occorre cioè stabile se sulla base delle circostanze del fatto e del contributo prestato dal concorrente possa dirsi che costui abbia avuto la rappresentazione concreta dell’evento più grave e cioè dell’azione minacciosa o violenta e ne abbia accettato il rischio, ricorrendo in tal caso un’ipotesi di concorso ex art. 110 c.p. nella rapina, ovvero se tale evento possa ritenersi solamente prevedibile rientrando la condotta nell’ipotesi di cui all’art. 116 c.p.. Proprio in applicazione di tali principi si è affermato come in tema di concorso di persone nel reato, risponde ex art. 110 c.p., a titolo di dolo indiretto (indeterminato, alternativo o eventuale), il soggetto che abbia indicato al correo l’abitazione da depredare e fornito, anche durante la fase esecutiva, informazioni specifiche circa l’ubicazione di oggetti di valore atteso che, trattandosi di luogo ordinariamente destinato al domicilio delle persone, deve ritenersi insita nella originaria programmazione criminale l’accettazione del rischio di trasformazione del reato inizialmente pianificato in quello più grave realizzato (Cass. pen., sez. II, 30 maggio 2019, n. 29641); in motivazione, detta pronuncia precisa proprio che, essendo il luogo di esecuzione del furto, programmato anche dal concorrente rimasto estraneo alla fase esecutiva, ordinariamente destinato ad abitazione delle persone, la presenza e reazione delle stesse può ritenersi evento il cui rischio risulta accettato al momento della programmazione del fatto, di cui si è chiamati pertanto a rispondere a titolo di concorso ex art. 110 c.p. nel delitto previsto e punito dall’art. 628 c.p.. Viceversa, nel rapporto tra programmato furto ed eseguita rapina, nei casi in cui la presenza della vittima o di soggetti addetti alla vigilanza fosse non rappresentata nella programmazione dei fatti ma soltanto prevedibile, si è più volte affermata la sussistenza del concorso anomalo ex art. 116 c.p.; si è così affermato che, in tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l’uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l’azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all’esecuzione materiale della violenza o minaccia; ed in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio, per la valutazione della circostanza di cui all’art. 116, comma 2, c.p., la condanna pronunciata ai sensi dell’art. 110 c.p., in una fattispecie nella quale l’imputato aveva concorso all’esecuzione materiale di una sottrazione all’interno di un locale commerciale in orario di chiusura in assenza di addetti e la degenerazione violenta dell’azione era stata determinata dall’imprevisto sopraggiungere di uno dei dipendenti che era stato spinto da altro correo durante la fuga (Cass. pen., sez. II, 3 ottobre 2018, n. 49443). Analogamente si è affermato come, in tema di concorso anomalo, può essere ritenuto prevedibile sviluppo dell’azione inerente ad un furto l’uso eventuale di violenza o minaccia che, se realizzato, fa progredire la sottrazione della cosa mobile altrui in rapina, di cui è responsabile, ai sensi dell’art. 116 c.p., anche il concorrente, a meno che il diverso e più grave reato realizzato dai compartecipi costituisca un fatto anormale, eccezionale e, quindi, non prevedibile (Cass. pen., sez. VI, 15 dicembre 2015, n. 15958).