La gestione degli scarichi idrici è stata oggetto negli ultimi 50 anni di un’impetuosa evoluzione normativa che ha creato non pochi problemi interpretativi sia agli operatori del settore sia agli Enti di controllo, con un proliferare di contestazioni amministrative e penali.
In linea con quanto già previsto dal Codice delle Acque (D.Lgs. 152/99), anche il Codice Ambientale (D.Lgs. 152/06) ha previsto un doppio binario sanzionatorio a presidio della risorsa idrica: per un verso, l’art. 133 dispone le sanzioni amministrative per correggere e interrompere quelle condotte dalla minore pericolosità di inquinamento mentre, per altro verso, l’art. 137 dispone le sanzioni penali, ancorché contravvenzioni, per tutelare la risorsa idrica dalle condotte che presentano un disvalore di pericolosità crescente.
A ciò si aggiunga, altresì, un nuovo binario parallelo, introdotto dalla Legge n. 68/2015, che vede nella nuova Parte VI-bis la disciplina per l’estinzione delle contravvenzioni ambientali che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto per una matrice.