Estinzione dei reati alimentari

Shop

L’estinzione del reato per adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo accertatore disciplinata dall’art. 70, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – al momento ingiustificatamente limitata ai soli reati alimentari – costituisce un modello che si prefigge di assicurare l’efficienza del processo penale e la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Un istituto che si presenta con delle contraddizioni in quanto connotato da criticità sul piano valoriale – basti pensare alla rinuncia all’accertamento della responsabilità penale in cambio del perdono da un presunto illecito – e – poiché limitato ad una sola categoria di illeciti – inidoneo a cogliere appieno le sue potenzialità. Eppure, l’opzione legislativa – anche alla luce degli interventi effettuati con il decreto legislativo correttivo 19 marzo 2024, n. 31 – si presenta apprezzabile per la finalità di sgravare il sistema giudiziario dalla celebrazione di un procedimento penale per fatti di modesto disvalore sociale, tanto da non operare in ipotesi di contravvenzioni concorrenti con delitti. D’altro canto, coerentemente con l’austerity dell’attuale periodo storico, che si riflette nella difficoltà di riscuotere la pena pecuniaria, il legislatore ha pensato bene di puntare su un meccanismo riparatorio operante mediante una procedura estintiva di tipo prescrittivo/ingiunzionale tendente a limitare le funzioni del pubblico ministero e del giudice, attesi il ruolo primario e la forte responsabilizzazione dell’organo accertatore – chiamato a svolgere funzioni di polizia giudiziaria – nella determinazione delle prescrizioni poste a carico del reo.

Estinzione dei reati alimentari
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more