L’art. 363-bis c.p.c. (“Rinvio pregiudiziale”) introduce un nuovo strumento di nomofilachia (anticipata e non impugnatoria) che permette al giudice di merito – in presenza di una questione esclusivamente di diritto, la cui risoluzione sia necessaria alla definizione anche parziale del giudizio, quando tale questione non sia stata ancora risolta dalla Cassazione, allorché essa presenti gravi difficoltà interpretative e possa porsi in numerosi processi – di richiedere alla Suprema Corte l’enunciazione in tempi brevi di un principio di diritto.
Anziché essere somministrato, come da tradizione, a seguito di un ricorso avverso un provvedimento decisorio del giudice di merito, il principio di diritto (concernente una questione che esibisca quei caratteri) è espresso dalla Cassazione – attraverso il rinvio pregiudiziale dell’art. 363-bis c.p.c. – anticipatamente (senza cioè che si debba aspettare che la questione di diritto sia sottoposta, a distanza di tempo, al sindacato della Suprema Corte tramite la trafila degli ordinari mezzi di impugnazione).